Videosorveglianza urbana per finalità sanzionatorie
Massima trasparenza, ma fino a che punto?
La privacy delle telecamere stradali rischia di diventare ingestibile per i Comuni.
Un automobilista riceve una multa automatica per il passaggio con il semaforo rosso e presenta un reclamo al Garante lamentando due presunte violazioni della disciplina privacy. L’assenza di un’idonea informativa nei pressi dell’impianto di rilevazione e il mancato oscuramento delle targhe e delle immagini di altri veicoli ripresi dal sistema. Da questo episodio prende avvio il procedimento conclusosi con il provvedimento n. 457 del 18 giugno 2026 nei confronti del Comune di Vasto, nel quale l’Autorità non si limita a censurare il singolo caso, ma detta una serie di principi destinati a incidere sull’intera organizzazione dei sistemi comunali di videosorveglianza utilizzati anche per finalità sanzionatorie. Oltre al mancato rispetto del principio di minimizzazione per un errore tecnico nell’oscuramento delle immagini, il Garante contesta infatti informative ritenute troppo generiche, una valutazione d’impatto non adeguatamente costruita sullo specifico trattamento e, soprattutto, l’utilizzo di una cartellonistica che accorpava indistintamente sicurezza urbana, sicurezza stradale, tutela del patrimonio e ulteriori finalità istituzionali.
Il nuovo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali segna così un ulteriore irrigidimento dell’orientamento dell’Autorità sul tema delle telecamere stradali deputate al controllo del traffico. Dopo l’ammonimento rivolto il 14 maggio scorso al Comune di Reggio Calabria, questa volta arriva anche una sanzione pecuniaria. Due provvedimenti ravvicinati che confermano una crescente attenzione verso il principio di trasparenza, ma che rischiano di lasciare gli enti locali in una situazione di forte incertezza applicativa.
Nessuno mette in discussione che il cittadino debba essere informato in maniera chiara e completa sul trattamento dei propri dati personali. La trasparenza rappresenta uno dei pilastri del GDPR. Il problema nasce quando il principio viene interpretato in termini tali da risultare, almeno in parte, difficilmente conciliabile con la realtà materiale delle nostre città.
Il Garante contesta al Comune di aver utilizzato cartelli informativi troppo generici, nei quali convivono sicurezza urbana, sicurezza stradale, tutela del patrimonio e altre finalità, sostenendo che le informative dovrebbero essere differenziate in funzione dello specifico sistema installato. Sul piano teorico il ragionamento appare coerente. Sul piano operativo, però, sorgono interrogativi tutt’altro che marginali.
Davvero è pensabile collocare un cartello “chirurgico” davanti ad ogni singola telecamera o ad ogni dispositivo installato lungo la rete viaria? Nelle città moderne convivono telecamere dedicate alla sicurezza urbana, sistemi semaforici, impianti per il controllo degli accessi, dispositivi OCR, strumenti per la rilevazione automatica delle infrazioni e ulteriori apparati tecnologici. Pretendere una cartellonistica distinta per ciascuna finalità rischia di produrre un effetto paradossale: trasformare le nostre strade in un susseguirsi di cartelli privacy, con evidenti ricadute sul decoro urbano e, probabilmente, sulla stessa efficacia dell’informazione.
Il punto è che il GDPR impone la trasparenza, ma la trasparenza deve pur sempre confrontarsi con il principio di proporzionalità. Informare meglio non significa necessariamente moltiplicare i cartelli fino a rendere il messaggio incomprensibile.
Il problema diventa ancora più evidente se si guarda alla condizione economica degli enti locali. Molti Comuni faticano a reperire le risorse perfino per la manutenzione ordinaria delle strade, della segnaletica e dell’illuminazione pubblica. Chiedere una continua riprogettazione della cartellonistica, delle informative, delle DPIA e dei regolamenti, in assenza di indicazioni centrali realmente univoche, significa scaricare sugli enti un livello di complessità organizzativa che rischia di diventare insostenibile.
La sensazione è che la disciplina della videosorveglianza stradale stia progressivamente costruendosi attraverso singoli provvedimenti sanzionatori, spesso riferiti a casi molto specifici, dai quali gli operatori sono costretti a ricavare principi di carattere generale. Una modalità che inevitabilmente genera incertezza.
Anche il diverso trattamento riservato a Reggio Calabria e a Vasto alimenta qualche interrogativo. Nel primo caso il Garante aveva ritenuto sufficiente un ammonimento; nel secondo è stata invece irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, pur in presenza di contestazioni che ruotano ancora una volta attorno ai principi di trasparenza, informativa e organizzazione del trattamento. La diversa risposta sanzionatoria è certamente spiegabile alla luce delle peculiarità dei singoli procedimenti, ma conferma quanto sia difficile, oggi, per gli enti locali individuare con sufficiente certezza il livello di compliance richiesto.
Da questa vicenda emerge una riflessione più ampia. Se davvero si vuole innalzare il livello di tutela dei dati personali senza paralizzare la gestione della videosorveglianza pubblica, occorre probabilmente un intervento di sistema. Servirebbero modelli nazionali di cartellonistica, informative standardizzate, criteri uniformi per le DPIA dedicate alla sicurezza stradale e indicazioni operative condivise tra Ministero dell’interno, Ministero delle infrastrutture e Garante per la protezione dei dati personali.
Diversamente il rischio è quello di lasciare ogni Comune solo davanti a un quadro interpretativo in continua evoluzione, nel quale la ricerca della “massima trasparenza” finisce per trasformarsi in un obiettivo tanto condivisibile sul piano dei principi quanto difficilmente governabile nella pratica amministrativa. Perché la protezione dei dati personali deve certamente essere rigorosa, ma non può diventare un esercizio teorico sganciato dalla concreta capacità organizzativa degli enti chiamati quotidianamente ad applicarla.