Videosorveglianza e incidenti stradali
Immagini a rischio privacy secondo l’autorità di controllo
Ecco un provvedimento che farà discutere parecchio.
La determinazione n. 341 del 14 maggio 2026 del Garante Privacy merita attenzione perché affronta un tema reale e delicato. L’utilizzo delle immagini di videosorveglianza per finalità diverse da quelle originariamente dichiarate. Il richiamo al principio di limitazione della finalità è certamente condivisibile e rappresenta un punto fermo del GDPR.
Qualche perplessità emerge però quando l’analisi si sposta dal terreno della protezione dei dati personali a quello delle competenze operative della polizia locale e dell’accertamento degli illeciti.
È corretto affermare che una telecamera installata per la sicurezza urbana non possa trasformarsi automaticamente in uno strumento per elevare verbali “da remoto”. Più discutibile appare invece una lettura che rischia di assimilare la semplice acquisizione di elementi utili alla ricostruzione di un incidente stradale a una forma di accertamento differito non consentita dalla legge.
Nella pratica operativa, infatti, il filmato rappresenta spesso uno degli elementi istruttori a disposizione degli operatori, insieme a testimonianze, rilievi planimetrici, dichiarazioni delle parti e altri accertamenti tecnici. Ridurre il tema alla sola presenza delle immagini rischia di semplificare eccessivamente una materia molto più complessa.
Anche il rapporto con l’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 meriterebbe probabilmente un approfondimento ulteriore. La facoltà riconosciuta agli organi accertatori di raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti costituisce infatti un principio consolidato dell’ordinamento e difficilmente può essere interpretata in termini eccessivamente restrittivi.
Diverso, invece, il giudizio sulla successiva trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile, profilo sul quale il provvedimento evidenzia criticità che appaiono oggettivamente più difficili da superare sotto il profilo della base giuridica e della proporzionalità del trattamento.
La sensazione complessiva è che la decisione contenga indicazioni utili per migliorare la progettazione giuridica dei sistemi di videosorveglianza e per definire in modo più puntuale finalità, regolamenti e procedure operative.
Più che un divieto assoluto all’utilizzo delle immagini nei procedimenti di ricostruzione degli incidenti, il provvedimento sembra quindi poter essere letto come un invito agli enti locali a costruire modelli organizzativi più robusti e meglio documentati, evitando scorciatoie ma senza rinunciare alle potenzialità investigative offerte dalla tecnologia.
Provvedimento del Garante Privacy: Leggi il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026