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Telecamere private​​​​

Privacy a colpi di ordinanza: il sindaco Garante viene fermato dal Tar

Quando il sospetto prende il posto delle verifiche tecniche e il potere emergenziale diventa una scorciatoia amministrativa.

Per la privacy rischia di aprirsi una stagione pericolosa quando il sospetto sostituisce l’istruttoria e quando l’emergenza amministrativa viene utilizzata per risolvere questioni che emergenziali non sono affatto.

Perché una cosa è contrastare situazioni realmente pericolose per la sicurezza urbana; altra cosa è trasformare il sindaco in una sorta di sceriffo della protezione dei dati personali con poteri dai confini indefiniti.

Ed è proprio questo il messaggio che emerge dalla sentenza n. 153 del 16 marzo 2026 del Tar Abruzzo, sez. I, che ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune di Carsoli aveva disposto la rimozione di alcune telecamere private installate presso un’abitazione.

La vicenda nasce da un sopralluogo nel quale erano state individuate nove telecamere ritenute potenzialmente capaci di riprendere spazi pubblici.

Da qui l’attivazione del potere extra ordinem previsto dall’articolo 54 del TUEL, con la motivazione di prevenire un possibile pregiudizio alla privacy dei cittadini elevato a minaccia per la sicurezza urbana e per l’incolumità pubblica.

Ed è proprio qui che il castello inizia a mostrare le prime crepe.

Il Tar non censura soltanto un difetto istruttorio. Il messaggio che emerge appare più profondo: il potere contingibile e urgente non può trasformarsi in una sorta di passepartout amministrativo per affrontare genericamente problematiche di trattamento dei dati personali.

La privacy possiede infatti proprie regole, proprie competenze, propri strumenti di intervento e soprattutto presuppone verifiche tecniche serie e puntuali.

Sotto il profilo istruttorio emerge anzitutto un elemento quasi paradossale.

Alcune delle telecamere indicate nell’ordinanza nemmeno appartenevano al ricorrente ma risultavano installate presso abitazioni vicine.

Circostanza documentata e mai realmente contestata dall’amministrazione.

Ancora più significativo appare però il passaggio relativo alle riprese delle aree pubbliche.

L’ordinanza, infatti, utilizzava una formula che probabilmente da sola fotografa l’intera fragilità del procedimento: “inquadratura presumibile”.

Una definizione che il Tar demolisce con particolare severità, osservando che l’amministrazione “non abbia proceduto ad una verifica tecnica diretta dell’effettivo angolo di ripresa delle telecamere, ma abbia piuttosto formulato una mera ipotesi circa la possibile direzione delle riprese verso le strade pubbliche”.

Tradotto in termini meno giuridici il messaggio è molto semplice: non basta guardare una telecamera appesa ad un muro e immaginare cosa stia riprendendo.

Prima bisogna verificare.

Ma il passaggio più interessante della decisione arriva probabilmente nel richiamo al principio di proporzionalità, principio spesso evocato nelle decisioni privacy e altrettanto spesso dimenticato nella pratica operativa.

Il Collegio ricorda infatti che “anche nell’ipotesi in cui sia accertato che l’inquadratura non riguarda solo spazi privati ma anche aree pubbliche, il principio di proporzionalità impone che l’Amministrazione usi la misura idonea allo scopo e preferisca, tra quelle possibili, quella meno invasiva, evitando l’adozione di provvedimenti eccessivi”.

In altre parole, anche qualora una criticità esista realmente, la risposta non deve necessariamente coincidere con la soluzione più drastica possibile.

La stessa sentenza recupera infatti il tradizionale orientamento del Garante sulla videosorveglianza domestica ricordando che “l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza”.

Ma aggiunge qualcosa di ulteriore e probabilmente ancora più importante: la tutela della riservatezza dei terzi può essere perseguita “non solo mediante la misura estrema della rimozione materiale della videocamera, ma anche mediante accorgimenti tecnici e soluzioni correttive”.

Stefano Manzelli

Stefano Manzelli

Consulente privacy, divulgatore e data protection officer. Mi occupo in particolare di videosorveglianza pubblica e privata e cerco sempre, con il mio staff, di fornire soluzioni concrete e praticabili ai nostri interlocutori.