Riconoscimento biometrico
Il Comune paga ma solo il Viminale userà l’Ai performante.
Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 ed efficace dal 30 settembre 2026, ha introdotto la disciplina nazionale di adeguamento al Regolamento IA per l’utilizzo di tali sistemi nell’attività delle Forze di polizia. Gli artt. 1 e 2 del decreto delimitano espressamente il Titolo I agli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981; la Polizia locale non rientra pertanto, in via generale, nel perimetro soggettivo di tale disciplina speciale.
Una rilevante previsione riguarda tuttavia direttamente gli impianti comunali di videosorveglianza. L’art. 10, comma 13, consente infatti agli enti locali di provvedere all’installazione e alla manutenzione delle componenti di intelligenza artificiale e delle tecnologie biometriche sulle rispettive piattaforme di videosorveglianza. Tale partecipazione infrastrutturale non attribuisce però al Comune o alla Polizia locale il potere di utilizzare autonomamente le funzionalità biometriche: nelle ipotesi disciplinate dalla norma i sistemi sono concessi in comodato gratuito alla Questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità.
La separazione dei ruoli è ulteriormente chiarita dall’art. 10, comma 5, che individua espressamente nel Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza il titolare del trattamento effettuato mediante i sistemi integrati di riconoscimento facciale. Al medesimo titolare competono la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva del Garante ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 51/2018. La proprietà comunale dell’infrastruttura o la partecipazione dell’ente alla sua installazione e manutenzione non determinano pertanto contitolarità sul trattamento biometrico. Condivisione dell’infrastruttura e condivisione della titolarità costituiscono piani giuridicamente distinti.
Il riconoscimento facciale a posteriori può essere attivato esclusivamente dopo l’acquisizione delle immagini e secondo le condizioni indicate dall’art. 10. In particolare, è vietato qualsiasi utilizzo generalizzato, indiscriminato o privo di collegamento con uno specifico reato o procedimento penale. Nei luoghi o eventi caratterizzati da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica le immagini dei volti possono essere memorizzate e trattate automaticamente, ma senza preventiva elaborazione biometrica; l’estrazione e il confronto dei dati biometrici possono avvenire soltanto successivamente alla commissione di un reato e per finalità investigative mirate.
Per i sistemi comunali deve pertanto essere censita l’eventuale presenza di funzionalità di riconoscimento facciale o di altre funzioni biometriche, anche quando disattivate, distinguendo chiaramente la disponibilità tecnica della funzione dalla sua legittimazione giuridica all’utilizzo. Il censimento deve indicare almeno la funzione disponibile, lo stato di attivazione, i soggetti tecnicamente abilitati, le credenziali e i profili di accesso, le modalità di eventuale abilitazione e la presenza di componenti o accessi remoti del fornitore. L’eventuale integrazione della piattaforma comunale nel sistema disciplinato dall’art. 10 richiede una chiara segregazione tecnica e organizzativa delle funzioni biometriche e dei relativi flussi informativi rispetto agli ordinari trattamenti comunali di videosorveglianza.
Resta distinto il nuovo art. 359-ter c.p.p., introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 160/2026, che disciplina l’identificazione biometrica remota in tempo reale nell’ambito delle indagini penali. In particolare, nei casi di particolare urgenza il comma 7 consente l’attivazione del sistema agli «ufficiali di polizia giudiziaria», con successiva e tempestiva trasmissione al pubblico ministero e convalida giudiziaria. Poiché alcuni appartenenti alla Polizia locale rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65/1986, la portata di tale specifica disposizione nei loro confronti deve essere valutata separatamente e con particolare cautela. Essa non costituisce comunque una generale autorizzazione della Polizia locale all’installazione o all’utilizzo autonomo di sistemi biometrici, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova inserito nel codice di procedura penale, utilizzabile esclusivamente nei tassativi presupposti e con le garanzie giudiziarie previste dalla norma.