Bodycam polizia locale fuori pista
Un altro brusco stop all’impiego delle telecamere mobili per gli operatori della polizia municipale.
Prima Bergamo, ora Brescia. Il percorso della consultazione preventiva continua a rivelarsi un vicolo cieco per i Comuni che intendono introdurre le bodycam per finalità di polizia giudiziaria. Con il provvedimento n. 425 dell’11 giugno 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti espresso un nuovo parere non favorevole sulla DPIA presentata dal Comune di Brescia, confermando che il nodo non riguarda più soltanto la disciplina interna di utilizzo dei dispositivi, ma soprattutto la filiera tecnologica e il governo dei dati affidati a piattaforme cloud.
Il caso è particolarmente significativo perché Brescia aveva già rielaborato la propria valutazione d’impatto recependo numerose osservazioni formulate dall’Autorità nel 2025. Restavano però irrisolti i profili più delicati, quelli che oggi rappresentano il vero spartiacque nella regolarizzazione delle bodycam destinate ad attività di polizia giudiziaria.
Il Garante non contesta l’utilità operativa delle bodycam né la base giuridica dell’impiego durante le attività di polizia giudiziaria. Anzi, prende atto che il trattamento è ricondotto correttamente al decreto legislativo n. 51/2018, con specifiche modalità di attivazione, limiti di utilizzo, conservazione dei filmati e tutele anche nei confronti degli operatori di polizia locale.
Il problema si sposta invece sul controllo effettivo dei dati. Secondo l’Autorità, il Comune non è riuscito a dimostrare che il fornitore cloud non possa accedere ai filmati in chiaro, dal momento che le chiavi crittografiche risultano conosciute esclusivamente dal produttore. A ciò si aggiunge la mancata verifica del rischio di trasferimenti verso Paesi terzi, l’insufficiente disciplina dei cosiddetti “non-content data”, l’inadeguata valutazione dei sub-responsabili e, più in generale, l’assenza di una piena sovranità digitale dell’amministrazione sui dati raccolti nell’ambito delle attività di law enforcement.
Il passaggio forse più interessante del provvedimento è però un altro. Il Garante lascia intendere che la scelta della piattaforma tecnologica sia stata effettuata prima della valutazione privacy. In sostanza, prima si acquistano le bodycam e il relativo ecosistema cloud, poi si cerca di dimostrarne la conformità. È un’impostazione che ribalta il principio di privacy by design e che inevitabilmente conduce alla consultazione preventiva quando le criticità non possono più essere corrette con semplici modifiche documentali.
Dopo lo stop a Bergamo e ora a Brescia, appare sempre più difficile immaginare che un sistema di bodycam per finalità di polizia possa superare positivamente la consultazione preventiva senza un controllo pressoché assoluto dell’intera filiera tecnologica e dei flussi internazionali dei dati.
Per questo motivo diventa sempre più attuale la strada che il Garante indica dal 2023. Utilizzare le bodycam, ove possibile, nell’ambito della tutela del lavoratore ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e del Gdpr, evitando di costruire complessi trattamenti di polizia giudiziaria destinati, almeno allo stato dell’arte, a incontrare ostacoli tecnici e giuridici sempre più difficili da superare.