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Bodycam alla polizia locale

Altro episodio della cronica incapacità dei Comuni di stare nella propria autonomia. E di capire la privacy nella sua essenza riorganizzativa. Il Garante li richiama con fermezza alla realtà anche con il provvedimento 4 dicembre 2025 (doc. web n. 10221993)https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10221993

Se c’è un tema in cui la distanza tra aspirazione normativa e vincolo regolatorio diventa imbarazzante, è quello delle telecamere indossabili alla polizia locale. L’ultimo parere negativo del Garante sulla DPIA del Comune di Pescara non è un promemoria, ma un richiamo puntuale alla concretezza delle regole.

Da anni l’Autorità afferma con chiarezza che i Comuni non possono travestirsi da polizia statale, né surrettiziamente né per fantasia tecnologica. Le bodycam comunali non trovano base primaria in finalità di pubblica sicurezza o di law enforcement, ma – laddove utilizzabili – devono essere giuridicamente ancorate a esigenze di tutela dell’operatore o a casi specifici di documentazione di episodi critici.

I punti chiave del parere 10221993 (Pescara)

Parere negativo alla DPIA presentata dal Comune su un sistema di bodycam “operative individuali”. L’Autorità non contesta l’idea astratta dell’impiego, ma giudica insufficienti le garanzie offerte rispetto al rischio intrinseco del trattamento.

Criticità tecnologiche strutturali

La scelta del fornitore statunitense e l’architettura del sistema non chiariscono la presenza di soluzioni alternative con livelli di protezione maggiori. Non viene dimostrato in modo convincente che il fornitore non possa accedere, almeno potenzialmente, ai dati in chiaro, con rischio reale di trasferimenti verso Paesi terzi in violazione della disciplina applicabile alle finalità di polizia.

Il documento non esamina adeguatamente le implicazioni di sicurezza connesse a elementi come la presenza di una SIM sul dispositivo, la gestione delle chiavi di crittografia, i protocolli di accesso e controllo delle immagini e dei dati.

Assenza di misure idonee a escludere interferenze del provider

Il Garante evidenzia l’assenza di garanzie tecniche solide affinché il fornitore non abbia potenziale accesso ai dati non anonimizzati. Senza un blocco efficace, si configura di fatto un trasferimento di dati personali in chiaro verso aree giurisdizionali esterne all’Unione europea senza i requisiti imposti dalla normativa sul law enforcement.

Critiche procedurali alla DPIA

Non basta pubblicare una valutazione di impatto per dire che si è adempiuto. Il parere negativo nasce dalla valutazione sostanziale delle misure: se non sono adeguate a mitigare rischi elevati, il Garante dice no. Questo riguarda l’intero ecosistema di trattamento, non solo il dispositivo.

Il quadro complessivo

Non è “il Garante contro le bodycam”, ma contro una impostazione progettuale e normativa sbagliata. Molti Comuni continuano a presentare DPIA che replicano schemi concettuali pensati per la polizia statale, affidarsi a architetture tecnologiche inadeguate e ignorare la regola fondamentale dell’accountability e della sicurezza by design.

Il vero punto dolente

La finalità dichiarata nel progetto non è coerente con la base giuridica e le misure conseguenti. Non è un formalismo: è protezione dei diritti fondamentali e responsabilizzazione operativa.

La lezione è chiara: la polizia locale non è una forza di polizia statale e non può applicare automaticamente strumenti regolamentati per le forze centrali. Le bodycam, se utilizzate, devono essere circostanziate, misurate e strettamente connesse a specifiche esigenze operative, con basi giuridiche coerenti con la funzione locale.

Senza un progetto tecnologico e organizzativo solido, ogni DPIA rischia di finire come quello di Pescara: bocciato dal Garante senza possibilità di appello.

Stefano Manzelli

Stefano Manzelli

Consulente privacy, divulgatore e data protection officer. Mi occupo in particolare di videosorveglianza pubblica e privata e cerco sempre, con il mio staff, di fornire soluzioni concrete e praticabili ai nostri interlocutori.