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Droni e polizia locale

Il Viminale limita mentre il Ministero dei trasporti autorizza

Su gentile concessione di Giuffrè Francis Lefebvre Editore: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/14832756

La polizia locale non può effettuare il controllo in senso stretto del territorio con l’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto. Queste attività sono infatti riservate alle forze di polizia dello Stato. Lo ha evidenziato la Prefettura di Lecce con la circolare del 12 febbraio 2026.

L’utilizzo dei droni da parte delle amministrazioni pubbliche ha smesso da tempo di essere un tema esclusivamente tecnologico e di privacy. Oggi è una questione eminentemente ordinamentale, nella quale si intrecciano profili di competenza istituzionale, disciplina aeronautica europea, modelli di presidio territoriale e di data governance.

In tale quadro, la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0024109 del 12 febbraio 2026, adottata a seguito di interlocuzione con il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, assume un rilievo che va oltre il singolo caso. Il documento propone infatti una lettura restrittiva circa l’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto da parte della Polizia Locale, ritenendo che il controllo del territorio mediante droni non rientri tra le attività esercitabili in via autonoma dai Comuni.

Il rischio, altrimenti, è quello di confondere l’oggetto dell’attività con lo strumento utilizzato per svolgerla, trasformando una valutazione giuridica complessa in un criterio meramente meccanico: se il mezzo vola, allora la funzione è statale. Un sillogismo che non trova riscontro né nella disciplina delle competenze degli enti locali, né nel diritto aeronautico europeo.

Il punto fermo. Il drone non legittima funzioni riservate

La Polizia Locale non può utilizzare i droni per esercitare compiti tipici di ordine pubblico e sicurezza pubblica riservati alle Forze di polizia indicate dall’art. 16 della legge n. 121/1981. Il drone non crea competenze nuove, ma può essere impiegato soltanto all’interno di quelle già attribuite.

La disciplina aeronautica europea

L’impiego dei droni è sottoposto alla disciplina aeronautica europea. La cornice è dettata dal Regolamento (UE) 2018/1139 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che disciplinano le operazioni UAS nello spazio aereo civile.

Lo Stato membro può introdurre deroghe solo nei casi previsti dall’art. 2, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) 2018/1139, ossia per operazioni militari, doganali, di polizia e analoghe svolte sotto controllo e responsabilità dello Stato.

In assenza di un riconoscimento formale della natura istituzionale dell’operazione, l’attività della Polizia Locale rischierebbe di rimanere nel regime ordinario del volo civile, con limiti operativi rilevanti: divieto di sorvolo di assembramenti, obbligo di distanza di sicurezza e vincolo del contatto visivo (VLOS).

La contraddizione istituzionale

Esistono provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riconoscono l’equiparazione ad aeromobile di Stato di droni in dotazione a Comandi di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 746 del Codice della navigazione.

Le attività riconosciute comprendono: polizia giudiziaria, vigilanza edilizia e ambientale, rilievo di sinistri stradali, monitoraggio del traffico, protezione civile e ricerca di persone scomparse.

Ne discende una domanda inevitabile: se l’ordinamento aeronautico nazionale riconosce l’equiparazione ad aeromobile di Stato, come può sostenersi che la Polizia Locale non sia legittimata a impiegare lo strumento?

Conclusioni

L’impiego dei droni da parte della Polizia Locale necessita di una ricostruzione unitaria che tenga insieme tre piani: competenze funzionali, disciplina aeronautica europea e coerenza amministrativa tra Ministeri, ENAC, Prefetture ed enti locali.

Il problema non è se la Polizia Locale possa usare i droni. Il problema è che oggi lo Stato sembra autorizzarli e limitarli nello stesso momento, generando incertezza istituzionale e paralisi operativa.

Infine, attenzione alla protezione dei dati personali. Questi dispositivi interferiscono con gli interessi delle persone fisiche coinvolte e richiedono una gestione conforme ai principi del GDPR.

Stefano Manzelli

Stefano Manzelli

Consulente privacy, divulgatore e data protection officer. Mi occupo in particolare di videosorveglianza pubblica e privata e cerco sempre, con il mio staff, di fornire soluzioni concrete e praticabili ai nostri interlocutori.