Videosorveglianza comunale senza privacy con effetto boomerang
Ma questa volta l’Autorità di controllo sembra eccessivamente formale nelle sue richieste
Quando un’amministrazione trasforma le telecamere urbane in una sorta di coltellino svizzero per risolvere qualunque esigenza – dalla sicurezza alla disciplina del personale, passando per la malattia e l’ambiente – il risultato è sempre lo stesso. L’ente si ritrova dall’altra parte del tavolo, non più controllore, ma controllato.
Il provvedimento del Garante n. 628 del 23 ottobre 2025 è l’ennesima severa sanzione in materia di videosorveglianza urbana. L’istruttoria nasce da un reclamo di una dipendente licenziata anche grazie ai filmati municipali. E l’Autorità seziona la vicenda con chirurgia. Impianto sulla pubblica via da una parte, uso lavoristico dall’altra, due blocchi autonomi di illiceità e 15.000 euro complessivi di sanzione.
La parte più interessante non è però il dettaglio tecnico, ma il quadro interpretativo che il Collegio scolpisce con una nettezza che lascia poco spazio alla flessibilità operativa degli enti.
Sul fronte della base giuridica, il Garante ribadisce che tutto deve poggiare su fonti normative precise. Fin qui, nulla da eccepire. Più sorprendente è invece la conclusione secondo cui, in assenza di un patto per la sicurezza urbana stipulato prima dell’installazione e con aree dettagliatamente individuate, il comune non possa invocare il quadro del dl 14/2017.
Una ricostruzione rigorosa, quasi notarile, che tuttavia sembra sfiorare l’effetto paradossale. Secondo questa impostazione, senza patto per la sicurezza dettagliato non si potrebbe installare nulla per finalità di sicurezza urbana, neppure alla luce del dl 11/2009, che pure non subordina in modo testuale l’intero impianto a un accordo prefettizio.
È un’impostazione che rischia di trasformare uno strumento di coordinamento, il patto, in una condizione di legittimità generale e retroattiva, con un effetto che va oltre la lettera della norma e che comprime l’autonomia operativa dei comuni anche in situazioni urgenti o rilevanti per il territorio.
Analoga rigidità emerge nella parte dedicata alla tutela ambientale. Il Garante ribadisce che per contrastare gli abbandoni servono fototrappole con angolo ristretto e cartellonistica mirata. Una ricostruzione ineccepibile fino a poco tempo fa. Ma il quadro è cambiato. Dal 9 agosto 2025, con il dl 116/2025, tutte le telecamere, se correttamente disciplinate, possono catturare immagini per finalità ibride di sicurezza urbana, stradale e ambientale.
Continuare a distinguere in modo così rigido tra “grandangolari” e “angolo stretto” significa non considerare la nuova architettura normativa, che supera la segmentazione funzionale e promuove un approccio integrato.
Neppure il capitolo dedicato alla polizia giudiziaria si sottrae a qualche perplessità. Il Collegio afferma che la finalità di prevenzione e repressione non può mai giustificare installazioni ex ante, se non su impulso dell’autorità giudiziaria. Una lettura lineare, certo. Ma chi opera sul territorio sa bene che la PG, anche quella locale, può attivarsi d’iniziativa quando la legge lo consente.
Il resto del provvedimento procede con una sequenza di violazioni. Informativa lacunosa, mancanza di DPIA preventiva nonostante la sorveglianza sistematica, uso improprio delle immagini per controlli a distanza, incrocio tra badge e filmati, investigazioni casalinghe ecc.
Il Garante ricorda che l’illiceità iniziale trascina con sé l’intera catena dei trattamenti successivi (art. 2-decies), con inutilizzabilità delle prove anche nei procedimenti disciplinari.
La conclusione del Collegio è chiara. La videosorveglianza urbana non è una riserva libera da cui attingere a seconda delle esigenze dell’ente. Richiede basi giuridiche solide, DPIA preventiva, informazione reale agli interessati e, soprattutto, una netta separazione rispetto ai controlli sul personale, vincolati alla disciplina speciale dello Statuto dei lavoratori.
Resta però il dato politico-giuridico più significativo. Un provvedimento così rigoroso, pur formalmente impeccabile, disegna un quadro operativo estremamente ristretto per i comuni. Nella sua logica interna funziona perfettamente; nella pratica rischia di lasciare le amministrazioni in una posizione di incertezza permanente, proprio mentre il legislatore con il dl 116/2025 e la spinta alla data governance integrata sembra muoversi nella direzione opposta.