Con il decreto legge “Terra dei Fuochi” pene più severe per chi abbandona rifiuti.

Con il decreto legge “Terra dei Fuochi” pene più severe per chi abbandona rifiuti.

Pochi margini residuali per i controlli amministrativi ma attenzione alla videosorveglianza

Stefano Manzelli – Gianluca Sivieri (Comandante di polizia locale)

Sanzioni quasi raddoppiate per i privati cittadini che abbandonano immondizia.
Prevista la reclusione in caso di rifiuti pericolosi, di gestione illecita e abbandono in particolari contesti. Restano le sanzioni amministrative solo per le ipotesi minori e per l’errato conferimento in discarica.
Ma arriva anche la sospensione della patente di guida. Lo ha evidenziato la Procura di Parma con la direttiva n. 10 del 12 agosto 2025 avente per oggetto il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato sulla GU n. 183 del 08/08/25.

Dal 9 agosto 2025 chi viene trovato mentre abbandona un sacchetto di rifiuti pagherà una contravvenzione di almeno 4.500 euro.
Nel testo originario del Testo Unico Ambientale, il D.Lgs. 152/2006, il privato cittadino che abbandonava rifiuti non pericolosi era sanzionato amministrativamente con una somma di circa 200 euro. Nel 2010, con l’aumento della cornice edittale da 300 a 3.000 euro, la sanzione era pressoché triplicata: 600 euro per il pagamento in misura ridotta. La Legge 137/2023 aveva poi criminalizzato l’illecito. Reato contravvenzionale che a seguito della “procedura deflattiva” poteva essere estinto con il pagamento nelle casse dello Stato, di una somma di 2.500 euro.
La medesima procedura estintiva a seguito degli inasprimenti generali introdotti dal dl 116/2025 oggi invece richiede 4.500 euro. Chi abbandona rifiuti pericolosi, se prima era soggetto a “sanzioni” doppie, ora commette un delitto punito con la reclusione.

Le poche residue sanzioni amministrative in materia di rifiuti.
Abbandonare spazzatura ora comporta praticamente sempre una severa sanzione penale. Salvo piccolissimi rifiuti ed errato conferimento.
La prima modifica amministrativa introdotta dal decreto 116/2025 riguarda l’articolo 15 del codice stradale, lett f-bis che nella nuova formulazione sanziona da 216 a 866 euro il conducente che deposita o getta rifiuti non pericolosi di piccolissime dimensioni facendo uso di veicoli. In pratica, letteralmente, oggetti come fazzoletti, sigarette e piccoli oggetti.
Con l’innesto nell’art. 201 del comma 5-quater del codice della strada si legittima poi l’uso dei sistemi di videosorveglianza per questo tipo di controlli, senza obbligo di contestazione immediata, previa adozione di un decreto interministeriale specifico. Ma con obbligo di una tempestiva visualizzazione delle infrazioni entro 24 ore dall’accadimento.
Più agevole l’impiego dei sistemi di videosorveglianza urbana per il contrasto dell’abbandono dei medesimi rifiuti di piccolissime dimensioni se commesso senza l’impiego di veicoli. Con il nuovo comma 1-ter dell’articolo 255, del D.Lgs. 152/2006 viene legittimato l’uso dei sistemi di videosorveglianza, anche in questo caso senza obbligo di contestazione immediata.
In questo caso la sanzione prevista sarà da 80 a 320 euro: la competenza è del comune. La stessa direttiva della Procura di Parma richiama poi la sua precedente nota n. 10 del 15 marzo 2024 diramata a seguito della riforma introdotta dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137. In questa circolare la Procura evidenziava che resteranno sottoposti a sanzione amministrativa gli errati conferimenti differenziati dei rifiuti.
In buona sostanza per chi “sbaglia” a smaltire i rifiuti nell’isola ecologica o viola le disposizioni locali per l’esposizione dei rifiuti, sarà ancora possibile applicare le sanzioni amministrative dei regolamenti comunali, anche con l’aiuto delle fototrappole.
Attenzione infine alle diverse fattispecie di sospensione della patente di guida correlate alle ipotesi sanzionatorie penali aggravate dal decreto legge Terra dei fuochi.

Le indicazioni pratiche della Procura.
Il D.L. 116/2025 ha portato con sé anche grandi novità in termini operativi e processuali. Se da un lato è chiaro l’intento di contrastare in modo deciso il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, piaga di tutto il paese, dall’altro non è certo che un intervento così netto porti a una più semplice applicazione delle norme processuali e a equi interventi da parte degli organi incaricati della vigilanza.
Parma è stata tra le prime procure della Repubblica a fornire una direttiva alla polizia giudiziaria.
La nota si limita a fornire una lettura sistematica della normativa riscritta dal Decreto “Terra dei fuochi”, anche alla luce delle modifiche all’articolo 131-bis c.p. e all’articolo 382-bis c.p. Il primo oggi esclude dall’applicabilità della “tenuità del fatto” i reati che riguardano i rifiuti pericolosi.
Il secondo, invece, allarga anche a numerosi delitti in materia di rifiuti la possibilità di arresto in flagranza differita, ossia entro le 48 ore dal fatto, quando emerga inequivocabilmente da documentazione digitale, video o fotografica.
Lo stesso Procuratore di Parma, al riguardo, raccomanda cautela nella fase iniziale di applicazione della nuova norma, anche attraverso un confronto con il Pubblico Ministero di turno, ferma restando la facoltà della polizia giudiziaria di procedere alla misura precautelare. Si riduce poi la platea di contravvenzioni per le quali è possibile applicare la “procedura deflattiva” introdotta dalla Legge 68/2015. Con tale disciplina i reati contravvenzionali previsti dal TUA e puniti con la sola ammenda o alternativa all’arresto, infatti possono essere estinti con l’adempimento di prescrizioni finalizzate alla rimozione delle conseguenze del reato e successivo pagamento, in sede amministrativa, di un quarto del massimo dell’ammenda edittale. In materia di rifiuti, tale ipotesi rimane ora confinata alle ipotesi di abbandono di rifiuti “normali”, non pericolosi previste dall’articolo 255 del TUA.

Poco spazio ad interpretazioni alternative.
La lettura della norma è chiara. Se dopo la modifica introdotta dalla Legge 137/2003 erano piovute interpretazioni variegate per mitigare la rigidità portata dalla criminalizzazione dell’abbandono di rifiuti anche da parte del privato cittadino, oggi sembra essere stato eliminato ogni margine di manovra. Gli addetti ai lavori all’epoca della prima stretta penale aveva infatti cercato di trovare alternative al procedimento penale, attraverso interpretazioni che conducevano all’applicazione “alternativa” di sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali o, secondo alcuni, dal Codice della strada. Oggi il confine che separa tutte le norme in materia – Codice della strada, regolamenti comunali e Testo unico dell’ambiente – è sufficiente marcato per distinguere le ipotesi. Il primo, in materia di rifiuti, dedica il solo comma 1, lettera f-bis) del nuovo articolo 15: presupposti sono l’aver commesso l’abbandono di piccolissimi rifiuti o prodotti da fumo, sulla strada o sue pertinenze, gettandoli o depositandoli da un veicolo (in sosta o in movimento). Ai regolamenti comunali rimane lo spazio da sempre concesso dalla normativa nazionale: quello previsto dall’articolo 198 del TUA in materia di conferimento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani. E la competenza prevista dal Testo unico degli enti locali in materia di decoro e contrasto al degrado delle città, eventualmente in concorso con le norme statali. Tutto il resto, come evidente, è sanzionato o punito dal Testo unico dell’ambiente.

Via libera alle fototrappole ma con la privacy sotto controllo. La videosorveglianza comunale, d’ora in poi, non sarà rilevante solo per l’accertamento delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e dal Testo unico dell’ambiente per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni. Lo sarà anche ed inevitabilmente per l’accertamento dei reati. Le telecamere stradali infatti risulteranno uno strumento investigativo fondamentale che in molti casi sarà determinante anche per procedere all’arresto degli autori dei fatti più gravi. Va da sé che ciò comporterà una sempre maggiore attenzione nelle prassi operative per l’acquisizione forense di filmati e dati digitali rilevanti, tenendo conto anche della disciplina in materia di protezione dei dati personali. La circolare della Procura di Parma si limita ad evidenziare gli innesti della novella in materia di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle residue ipotesi di violazione amministrativa. Ma richiama anche l’uso della documentazione video fotografica in materia di arresto in flagranza differita e di sospensione della patente di guida. Aver finalmente fissato la base giuridica che permette ai comuni di utilizzare le telecamere per il contrasto dell’abbandono dei piccolissimi rifiuti rende possibile allargare di fatto le riprese dei sistemi di videosorveglianza anche ai comportamenti più gravi classificati come reati. Previa regolarizzazione dei device e del corretto trattamento dei dati personali come richiede incessantemente l’Autorità Garante anche agli Enti Locali.

Per gentile concessione di “Lefebvre Giuffrè Editore”.

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Stefano Manzelli

Stefano Manzelli

Consulente privacy, divulgatore e data protection officer. Mi occupo in particolare di videosorveglianza pubblica e privata e cerco sempre, con il mio staff, di fornire soluzioni concrete e praticabili ai nostri interlocutori.

Uso delle telecamere per chi getta a terra fazzoletti e mozziconi

Uso delle telecamere per chi getta a terra fazzoletti e mozziconi

In Gazzetta Ufficiale il DL “Terra dei Fuochi” che potenzia il controllo ambientale e l’abbandono dei rifiuti.

Lo smaltimento illegale di rifiuti non pericolosi di piccolissime dimensioni, a piedi o con l’impiego dei veicoli, potrà essere sanzionato anche ai sensi del codice stradale, senza necessità di contestazione immediata.

Ma per l’impiego delle fototrappole per il controllo dei veicoli servirà attendere un provvedimento interministeriale ad hoc.

Via libera invece all’inasprimento delle sanzioni penali per i comportamenti più gravi, con sospensione della patente in arrivo.

Ma sul tappeto restano tanti dubbi privacy.

Non c’è alcun via libera generalizzato all’impiego amministrativo delle fototrappole comunali nel Decreto Terra dei Fuochi (DL 116/2025, G.U. n. 183 dell’8 agosto 2025).

L’attesa dei sindaci era molto alta per potenziare il contrasto all’abbandono dei rifiuti tramite videosorveglianza, ma i rigori penali del Testo Unico dell’Ambiente non sono stati allentati.

Si è solo cercato di valorizzare l’impiego dei sistemi di videosorveglianza urbana per le fattispecie più leggere, inasprendo le sanzioni e introducendo misure punitive come la sospensione della patente.

La prima modifica significativa riguarda l’art. 15 del Codice della Strada, lett. f-bis, che prevede una sanzione da 216 a 866 euro per chi getta rifiuti non pericolosi di piccolissime dimensioni usando veicoli (es. fazzoletti, mozziconi di sigaretta, piccoli oggetti).

Con un innesto all’art. 201/5-quater CdS, si legittima l’uso della videosorveglianza per questi controlli, senza obbligo di contestazione immediata, previa adozione di un decreto interministeriale. Ma con obbligo di tempestiva visualizzazione delle infrazioni entro 24 ore.

Più agevole invece l’uso della videosorveglianza urbana per il contrasto pedonale dell’abbandono dei medesimi rifiuti.

Con l’art. 255-1bis del Dlgs 152/2006 viene legittimato l’uso della videosorveglianza anche in questo caso senza contestazione immediata. In questo caso la sanzione sarà da 80 a 320 euro.

Attenzione alle nuove sospensioni della patente: Ogni abbandono significativo penalmente sanzionato ora comporterà anche la sospensione della patente di guida, ai sensi degli artt. 255, 255-bis, 256 e 258 del Dlgs 152/2006.

Anche queste condotte potranno essere immortalate dai sistemi di videosorveglianza comunali.

Ma la norma non entra nel dettaglio, lasciando intendere che spetterà al titolare del trattamento modellare correttamente finalità e scopi dell’impianto di videosorveglianza.

Lato privacy, il decreto legge rafforza la base giuridica del trattamento per le violazioni amministrative meno gravi.

Si concentra sul controllo del degrado urbano, legato ai piccoli gesti di inciviltà quotidiana.

Al centro della riforma: i sistemi di videosorveglianza urbana per il controllo amministrativo semplificato dell’abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni regolati dall’art. 232-ter del TUA.

Le finalità di questi trattamenti andranno ricercate nella sicurezza urbana o nella sicurezza stradale.

Solo per impianti specializzati nella rilevazione di condotte penalmente rilevanti, con possibile sospensione della patente, si potrà valutare una finalità più specialistica come la tutela ambientale.

Anche per evitare cartellonistiche differenziate e invasive, interferenti con la segnaletica stradale.

Stefano Manzelli

Stefano Manzelli

Consulente privacy, divulgatore e data protection officer. Mi occupo in particolare di videosorveglianza pubblica e privata e cerco sempre, con il mio staff, di fornire soluzioni concrete e praticabili ai nostri interlocutori.