Telecamere in ufficio, vigili occhio alla multa
L’agente di polizia che viene ripreso mentre entra in servizio ha molti diritti privacy.
Non bastano cartelli standard o generiche informative sul sito web istituzionale.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 201 del 10 aprile 2025.
Tutto è partito dal reclamo di un agente della polizia locale che ha segnalato la presenza di una telecamera posizionata all’ingresso del comando, in grado di riprendere costantemente il personale in entrata e in uscita.
Secondo quanto accertato dall’Autorità, l’impianto era stato installato per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio, ma di fatto permetteva un controllo indiretto dell’attività lavorativa, in violazione della disciplina vigente.
In mancanza di un accordo sindacale o, in subordine, di una formale autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’uso di dispositivi audiovisivi idonei anche solo potenzialmente a controllare a distanza l’attività dei dipendenti risulta illecito.
Particolarmente significativa è la censura formulata dal Garante sulla finalità dichiarata dell’impianto.
L’Unione aveva ricondotto la telecamera all’ambito della sicurezza urbana, richiamando anche un patto sottoscritto con la Prefettura.
Tuttavia, l’Autorità ha ritenuto del tutto inconferente tale richiamo.
La telecamera in questione non inquadrava la pubblica via, ma un ingresso riservato e parte del parcheggio interno, non potendo dunque assolvere alle finalità previste dal decreto legge n. 14/2017, che disciplina la sicurezza urbana.
La reale finalità, prosegue il provvedimento, era quella di tutelare il patrimonio e la sicurezza interna, finalità che ricade integralmente nell’ambito dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Anche i profili informativi sono stati ritenuti carenti.
Il cartello installato in prossimità dell’ingresso menzionava finalità non coerenti, omettendo quella effettiva di tutela del patrimonio.
Né risulta efficace l’informativa estesa di secondo livello, raggiungibile tramite il sito web istituzionale, in quanto generica e priva di ogni riferimento specifico.
Infine il Garante ha rilevato l’assenza di una valutazione di impatto adeguata.


